Superbonus 110% 2020

È di questi giorni la notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio. Una delle novità più importanti è quella prevista agli articoli 119,120 e 121, con cui viene introdotto il cosiddetto “Superbonus”, una previsione che consente di fruire delle detrazioni fiscali del 110% per le spese relative a lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento sismico. Si tratta di una agevolazione straordinaria per le persone che intendono ristrutturare la loro casa, oltre che un incentivo rilevante per tutto il settore dell’edilizia.

Come funzionano gli incentivi dell’Ecobonus del Decreto Rilancio 2020?

Scopriamolo insieme.

La prima informazione necessaria riguarda il “quando” e il “cosa”, cioè lo spazio temporale entro il quale poter ricorrere a questi incentivi e per quali interventi è previsto. Possono essere oggetto di detrazione tutte le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica di edifici unifamiliari o per interventi sulle parti comuni dei condomini.

C’è un’ulteriore novità rispetto alle versioni precedenti dei bonus per le ristrutturazioni, ovvero, che le detrazioni fiscali saranno rimborsate in cinque anni e non più in dieci come è stato finora, consentendo, in tal modo, un rientro più veloce dell’investimento.
Altra importante novità è la possibilità di cessione del credito d’imposta anche a terzi, che si potrà realizzare in due modalità: o attraverso lo sconto diretto in fattura da parte del fornitore che realizzerà l’opera, oppure, attraverso la cessione del credito alle banche o altri istituti finanziari.
Entriamo ora nel dettaglio.


Quali sono i lavori interessati dal Superbonus 2020?

Nel decreto vengono indicate due tipologie di interventi cosiddetti “trainanti” che, se realizzati, consentono di estendere la percentuale di detrazione del 110% anche ad altri lavori che normalmente non prevederebbero questa “super” aliquota.
Gli interventi trainanti sono:

  • realizzazione di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti) o orizzontali (rifacimento del tetto) purché interessino più del 25% della superficie disperdente lorda. L’ammontare della spesa (comprensiva di IVA) per questo tipo di intervento viene indicato in € 60.000 per ogni unità immobiliare. Viene anche richiesto che la tipologia dei materiali utilizzati per gli interventi di isolamento siano rispettosi dei criteri ambientali minimi.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici (condomini) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Il tetto di spesa è calcolato moltiplicando l’importo di € 30.000,00 (comprensivo di IVA) per il numero di appartamenti dell'edificio.
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (caldaia) con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore o altri sistemi di generazione ad alta efficienza.
    La detrazione, in questi, casi si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro (comprensivo di IVA) ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Come anticipato, se si realizza almeno uno degli interventi “trainanti” sopra descritti, allora la aliquota della detrazione si estende anche ai seguenti lavori:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici fino ad un ammontare complessivo di € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni KW di potenza installato. Sono comprese le spese per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati. La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • sostituzione degli infissi.

Per fruire della detrazione, gli interventi dovranno certificare un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più elevata.


Per quali immobili è possibile applicare il 110%? Prima casa o anche seconda casa?

Il Decreto Rilancio prevede l’applicabilità delle detrazioni solo alle abitazioni destinate a prima casa. Nel caso in cui, all’interno di un condominio, vi fosse un’unità immobiliare destinata a seconda casa, anche quest’ultima potrà beneficiare delle detrazioni del 110% purché gli interventi riguardino l’intero condominio.


A chi spetta la fruizione della detrazione?

Le opere devono riguardare condomini o case indipendenti che costituiscono prima abitazione e ne potranno beneficiare solo le persone fisiche e non le attività commerciali.


Cosa devo fare per capire quali interventi posso fare per beneficiare del “Superbonus?”

La prima cosa da fare è rivolgersi dei tecnici professionisti che, attraverso una diagnosi energetica preliminare, valutino gli interventi necessari per ottenere il salto di due classi energetiche. Il professionista, inoltre, dovrà certificare che i lavori effettuati siano conformi alle previsioni normative. Sarà sempre compito del tecnico, che ne risponde anche dal punto di vista di responsabilità penale, fornire la certificazione che i costi sostenuti siano in linea con eventuali verifiche di congruità effettuate dalla Agenzia delle Entrate.

E’ importante sapere che anche le spese tecniche dei professionisti rientrano tra quelle ammissibili alla detrazione del 110%.

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